Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 Legge n. 675 del 31
dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" (Testo aggiornato in base ai
seguenti decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001, n. 282 del
30 luglio 1999, n. 281 del 30 luglio 1999, n. 135 dell'11 maggio
1999, n. 51 del 26 febbraio 1999, n. 389 del 06 novembre 1998, n.
171 del 13 maggio 1998, n. 135 dello 08 maggio 1998, n. 255 del 28
luglio 1997, n. 123 del 09 maggio 1997)
CAPO I PRINCIPI
GENERALI Art. 1. Finalita' e definizioni.
1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2.
Ai fini della presente legge si intende: a) per "banca di dati",
qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati; c) per "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità
del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza; e) per "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali; f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali; g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione; h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o
identificabile; l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento; m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione.
1.
La presente legge si applica al trattamento di dati personali da
chiunque effettuato nel territorio dello
Stato. 1-bis.1 La presente legge si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione europea. 1-ter.1 Nei casi di
cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini
dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato. 1 Commi aggiunti
dall'art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
Art. 3.
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali. 1. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione. 2.2 Al
trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché l'articolo 18. 2 Comma così modificato
dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 4.
Particolari trattamenti in ambito pubblico.
1. La presente
legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato: a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; b) dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge; c) nell'ambito del
servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro
decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno
1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia
penale; d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito
di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e
del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento. 2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in
ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31,
32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli
articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici.
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
Trattamento di dati detenuti all'estero.
1. Il trattamento
nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è
soggetto alle disposizioni della presente legge. 2. Se il
trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER IL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione3
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il
trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità
individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3. 2.5 La notificazione è effettuata preventivamente
ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro
mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero
delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e
può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi
che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione della
variazione. 3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e
dal responsabile del trattamento. 4. La notificazione
contiene: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare; b) le finalità e
modalità del trattamento; c) la natura dei dati, il luogo ove
sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si
riferiscono; d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati; e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale; f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la
sicurezza dei dati; g) l'indicazione della banca di dati o delle
banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale; h)6 il nome, la denominazione o
la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno
un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all'articolo 13; in mancanza di tale indicazione si
considera responsabile il notificante; i) la qualità e la
legittimazione del notificante. 5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese
di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I
piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze
di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il
tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso
ferma la disposizione di cui al comma 3. 5-bis.7 La
notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal
Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
quando il trattamento è effettuato: a) da soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24,
ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; b)
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati
nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di
deontologia di cui al medesimo articolo; c) temporaneamente
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai
soli fini e con le modalità strettamente collegate
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare,
relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24; c-bis)8 per
scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici
di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31. 5-ter.7 Fuori dei casi di cui
all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione
quando: a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e
24; b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera b); c) è effettuato per esclusive finalità di gestione
del protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da
quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla
loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza; d) riguarda
rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque
per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e); e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i
dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale; g) è effettuato dai piccoli imprenditori
di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalità
strettamente collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati,
di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità
medesime; h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti; i) è
effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o
sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie; l) è
effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro
organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il
perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli
associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o
l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; m) è
effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui
agli articoli 22 e 23; n) è effettuato temporaneamente ed è
finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero,
nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi
finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre autorità; p)
è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli; q) è finalizzato
unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo
1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie
per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre
il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale
o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è
effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 5-quater. 7
Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il
trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati,
di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai
medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché: a) nei casi di cui ai commi
5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di
legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi
indicate; b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal
codice di deontologia ivi indicato; c) nei casi residui, dal
Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste
dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti
analoghi. 5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale
dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui
al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
3 Per
quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l'art. 3,
comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data
di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del
comma 1 del presente articolo."
4 Comma così
modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
5 Comma così modificato dall'art. 3, comma 2,
d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
6 Lettera così
modificata dall'art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In
base all'art. 24, comma 1, di quest'ultimo d.lg., la disposizione in
oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28
luglio 1997, n. 255.
8 Lettera inserita dall'art.
2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett.
b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza. 2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti. 4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto. 5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I -
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. Modalità di raccolta e
requisiti dei dati personali 1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c)
esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati. 1-bis.10 Il
trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali
i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere
effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 10. Informazioni rese al momento della
raccolta 1.11 L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti
o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
all'articolo 13; f)12 il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare,
del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. 2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,
comma 1, lettera d). 3. Quando i dati personali non sono raccolti
presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione. 4.13 La disposizione di cui al comma 3
non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento.
11 Comma così
modificato dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
12 Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di quest'ultimo
d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo
2002.
13 Comma così modificato dall'art. 19,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL
TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11. Consenso 1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di
cui all'articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del
consenso 1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento: a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria; b)14 è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale; c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque; d)15 è finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; e)16
è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si
applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25; f)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale; g) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo,
nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d'intendere o di volere; h)17 è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; h-bis)18 è
necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell'interessato.
14 Lettera così
modificata dall'art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
16 Lettera così
modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
17 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
18 Lettera inserita
dall'art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi
dell'art. 24, comma 2, di quest'ultimo decreto, "I provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9
sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto,
entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002."
Art. 13. Diritti dell'interessato 1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: a) di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere, a
cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti
confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti
ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei
diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5. Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti 1. I diritti
di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni; b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive
modificazioni; c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) da un
soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la
politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h); e-bis)19 da fornitori di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati
personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che
possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. 2. Nei casi
di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari
accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l'attuazione.
19 Lettera inserita dall'art. 6,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati 1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico,
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo
comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati 1. In caso
di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione. 2. I dati possono essere: a) distrutti; b)
ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per
finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c)
conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione; c-bis)20
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 3. La
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell'articolo 39, comma 1.
20 Lettera inserita
dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 17. Limiti
all'utilizzabilità di dati personali 1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. 2. L'interessato può
opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del
trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di
un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o
sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI
Art. 19. Incaricati del trattamento 1. Non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del
trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la
loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la
comunicazione e la diffusione dei dati 1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse: a) con il consenso espresso
dell'interessato; a-bis)21 qualora siano necessarie
per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo; b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d)22
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di
cui all'articolo 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento
di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano
necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di
volere; g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora
questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h)
limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti; h-bis)24 limitatamente alla comunicazione,
quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato. 2. Alla comunicazione e
alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27.
21 Lettera inserita dall'art.
7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
22
Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998,
n. 171.
23 Lettera così modificata dall'art. 19,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
24 Lettera
inserita dall'art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione 1. Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7. 2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 3. Il Garante può
vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone
in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7. 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono
comunque permesse: a)25 qualora siano necessarie per
finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate
nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; b) quando siano
richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
25 Lettera
così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
Dati sensibili26 1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante. 1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati
relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con
lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli
7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati
dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati. 1-ter.28 Il comma 1 non si
applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria. 2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare. 3.29 Il trattamento
dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa
disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1. 3-bis.30 Nei casi in cui
è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di
quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti
e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi,
aggiornando tale identificazione periodicamente. 4.31
I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante: a) qualora il
trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di
fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari
con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano
comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente,
l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati; b) qualora il
trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d'intendere o di volere; c) qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a
quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di
un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le
modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
26 Per
quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione sul
disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11
maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici".
27 Comma inserito
dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
28 Comma inserito dall'art. 8, comma 1, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
29 Comma così sostituito
dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11
maggio 1999, n. 135.
31 Comma così sostituito
dall'art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a
proposito di questo comma, quanto previsto dall'art. 24, comma 3,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "In sede di prima applicazione della
disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del
presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a)
sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro
il 30 giugno 2002."
Art. 23. Dati inerenti alla
salute32 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e
gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le
medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza
del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa
autorizzazione del Garante. 1-bis.33 Con decreto del
Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la
prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario
nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi
soggetti, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione di
informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte
del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto
di più titolari di trattamento; b) validità, nei confronti di
più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento,
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del
medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla
pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare
di trattamento; c) identificazione dei casi di urgenza nei quali,
anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter,
l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla
richiesta della prestazione; d) previsione di modalità di
applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con
i pazienti; e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il
rispetto dei diritti di cui all'articolo 1. 1-ter.33
Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della
legge. 1-quater.33 In caso di incapacità di agire,
ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di
volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti
le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente,
da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un
prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimori. 2.34 I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo
per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal
titolare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l'autorizzazione. 4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in
cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
32 Si richiama l'attenzione sul disposto
dell'art. 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio 1999, n.
135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici".
33 Commi inseriti dall'art. 2, comma
1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.
34 Comma così
modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale 1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati
particolari35 1. Il trattamento dei dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità
del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove
prescritti. 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1
sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello
del titolare.
35 Articolo inserito dall'art. 9,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, di
quest'ultimo decreto, "I provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima
applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a
decorrere dal 1 ottobre 2002."
Art. 25. Trattamento di dati
particolari nell'esercizio della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite
previsto dall'articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei
dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la
possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti
in pubblico. 2.37 Il Garante promuove, nei modi di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice,
ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene
efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione. 3. Ove entro
sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal
Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice
secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può
vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera
l). 4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono
inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere
forme semplificate per le informative di cui all'articolo
10. 4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che
attengono all'esercizio della professione di giornalista si
applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.
36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
37 Comma così
modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
39 Comma aggiunto
dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 26.
Dati concernenti persone giuridiche 1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche,
enti o associazioni non sono soggetti a notificazione. 2. Ai dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V - TRATTAMENTI
SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte
di soggetti pubblici 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data
previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la
diffusione se risultano violate le disposizioni della presente
legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici
sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati
personali all'estero 1.40 Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 2. Il
trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24. 3.41 Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza. 4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta; b)42 sia
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato; c) sia necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3
e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti; d)43 sia necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento; e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o
di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità d'intendere o di volere; f) sia effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con
un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo
4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995; g-bis)45 il trattamento
sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 5.
Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità. 7. La notificazione di cui al comma 1 del
presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un
unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
40 Comma così modificato dall'art. 10, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
41 Comma così
modificato dall'art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467,
che ha soppresso in fine le parole "ovvero, se si tratta dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano."
42 Lettera così
modificata dall'art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
43 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
44 Lettera così modificata
dall'art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Art. 29. Tutela 1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al
Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria. 2. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi
cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto. 3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto
di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie. 4. Assunte
le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza
ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46 giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 5. Se la
particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è
impugnabile unitamente a tale decisione. 6. Avverso il
provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. 6-bis.47 Il decorso dei termini
previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui
al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 5. 7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del
provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente
il ricorso per cassazione. 8. Tutte le controversie, ivi comprese
quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della
presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria. 9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei
casi di violazione dell'articolo 9.
46 Parola
così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio
1999, n. 281
47 Comma inserito dall'art. 13,
comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VII -
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
48[Denominazione così modificata dall'art. 3, comma
1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123]
Art. 30. Istituzione del
Garante 1.49 E' istituito il Garante per la
protezione dei dati personali. 2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 3. Il
Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni. 4. Il presidente e i
membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive. 5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito. 6. Al presidente compete una indennità di funzione
non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art.
3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 31. Compiti
del Garante 1. Il Garante ha il compito di: a) istituire e
tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute; b) controllare se i trattamenti sono
effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione; c)50 segnalare ai
relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i reclami
degli interessati o delle associazioni che li rappresentano,
relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29; e) adottare i
provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare
sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento; g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni; h) promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e
il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle
misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo
15; l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o
non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o
degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati; m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore; n)
predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce; o) curare l'attività di assistenza
indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima; p) esercitare il
controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche
su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti
dalla legge o dai regolamenti. 2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge. 3. Il registro di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. 4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera
l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7. 5. Il Garante e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro
nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano
anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza
competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e
per la radiodiffusione e l'editoria.
50 Lettera
così modificata dall'art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
51 Lettera così modificata dall'art. 11,
comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 32. Accertamenti
e controlli 1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. 2. Il
Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2
sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale
competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con
decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono
individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3. 4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271. 6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14,
comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 7. Gli accertamenti
di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal
Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il
membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33.
Ufficio del Garante 1. Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente
legge,52 da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni
dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può
essere scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.53 1-bis.54 E' istituito il
ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio
regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e
le modalità del reclutamento secondo le procedure previste
dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo
del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del
regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e,
per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more
della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo
intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del
regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,
corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino
alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione
già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.54 L'ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non
oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla
eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione
o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui
all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 231. 1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante
ripartisce l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il
personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali
e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la
riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle
spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
ufficiale. 1-quinquies.55 In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
4. 1-sexies.55 All'ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si
applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. 2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti. 3.56 In sede di prima applicazione della
presente legge, le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono
determinate le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di
cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le
norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le
norme adottate ai sensi del comma 3, primo
periodo. 4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte. 5. Per l'espletamento
dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente
legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati. 6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed
i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti
a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di
trattamento. 6-bis.60 Il personale dell'ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32 riveste, in
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
52
Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
54 Commi aggiunti dall'art.
1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
55
Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2,
d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
57 L'art. 5, comma
3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle
spese dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il
funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995."
58 Comma
inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4,
d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
60 Comma aggiunto
dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
CAPO
VIII -SANZIONI
Art. 34. Omessa o incompleta
notificazione61 1.61bisbis Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in
conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28,
ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
61bisbis In relazione
al presente articolo, si rammenta il disposto dell'art. 12, comma 2,
d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle violazioni dell'articolo 34
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in
vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507."
Art. 35. Trattamento
illecito di dati personali 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto
o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e
27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni. 2.62 Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21,
22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 3. Se
dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da
uno a tre anni.
62 Comma così modificato
dall'art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 36.
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati63 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta
milioni. 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o,
nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a
sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, in quanto applicabili.
63 Articolo così
sostituito dall'art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
L'art. 14, comma 2, di quest'ultimo d.lg. prevede, inoltre, che "Per
i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore del reato può
fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla
procedura indicata all'articolo 36, comma 2, della medesima legge n.
675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L'Autorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli
atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai
sensi del medesimo articolo 36, comma 2".
Art. 37.
Inosservanza dei provvedimenti del Garante 1.64
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29,
commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato
dall'art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 37-bis
Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al
Garante65 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui
agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o
nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
65 Articolo inserito dall'art. 16,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39. Sanzioni
amministrative 1.66 Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a
lire trentamilioni. 2.67 La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace
in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La
violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni. 3.68 L'organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente capo69 è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per
cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i)
e 32.
66 Comma così modificato dall'art. 17,
comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
67 Comma
così sostituito dall'art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467.
68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
69 Parole così sostituite
dall'art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO
IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art.
40. Comunicazioni al Garante 1. Copia dei provvedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa,
a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41. Disposizioni
transitorie 1.70 Fermo restando l'esercizio dei
diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente
legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano
in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data
di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia
iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma
restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003. 2.71 Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998
al 30 giugno 1998. 3. Le misure minime di sicurezza di cui
all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono
essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi
di cui all'articolo 15, comma 1. 4. Le misure di cui all'articolo
15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti. 5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei
dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi
indicate, previa comunicazione al Garante. 6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai
sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui
all'articolo 29. 7.73 Le disposizioni della presente
legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono
essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti. 7-bis.74 In sede di prima applicazione
della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli
articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997.
70 Comma così modificato dall'art.
18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
71 Comma così
sostituito dall'art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.
72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1,
comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
73 Comma
così sostituito dall'art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
Art. 42. Modifiche a disposizioni
vigenti 1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente: "Art. 10. -
(Controlli) 1.75 Il controllo sul Centro elaborazione
dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 2.75
I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso
di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne dà
notizia al Garante per la protezione dei dati personali. 3. La
persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima. 4.75 Esperiti i necessari accertamenti,
l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al
Garante per la protezione dei dati personali. 5. Chiunque viene a
conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione,
la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.". 2. Il comma 1
dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai
fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.". 3. Il comma 1
dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell'Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico
previsto per il personale del Garante per l'editoria e la
radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare nelle
relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei
capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e
tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV
per il triennio 1996-1998.". 4.75 Negli articoli 9,
comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle
seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali".
75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 43. Abrogazioni 1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato
articolo 8 della legge n. 121 del 1981. 2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di
Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali. 3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni
per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999,
quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e,
quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri. 2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.
Testo aggiornato in base ai seguenti
decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001 n. 282 del 30
luglio 1999 n. 281 del 30 luglio 1999 n. 135 dell'11 maggio
1999 n. 51 del 26 febbraio 1999 n. 389 del 06 novembre
1998 n. 171 del 13 maggio 1998 n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997 n. 123 del 09 maggio 1997
Garante per la protezione dei dati personali
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